MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA...

MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA...

MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE E IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON PERICOLO D’ESPLOSIONE.

 

Prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”), era compito dell’ISPELS (oggi INAIL) svolgere la prima verifica e spettava all’ASP svolgere le successive verifiche periodiche.

 

Con l’entrata in vigore del DPR 462/01, viene dato il compito al Datore di Lavoro di richiedere e far effettuare le verifiche periodiche ai sensi del nuovo DPR.

 

Il DPR 462/01 riguarda sia il settore pubblico che privato, e affinché possa essere applicato è necessario che all’interno dell’ambito considerato vi sia un “Lavoratore” e quindi tutti i datori di lavoro in quanto responsabili dei propri dipendenti. Pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare, le abitazioni e i condomini non aventi dipendenti (es. portiere).

 

Lavoratore: si definisce lavoratore qualunque individuo che svolge attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia di contratto, ambito pubblico o privato, con o senza retribuzione. Si considerano assimilati ai dipendenti i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, o anche chi lavora per apprendere un arte o un mestiere.

 

IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA

 

Gli impianti soggetti a verifica possono essere:

 

- Gli impianti elettrici di messa a terra: l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione.

- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: impianto di protezione dalla fulminazione diretta ed indiretta.

- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

 

PROCEDURA

 

Ai sensi del DPR 462/01 art. 2 non è possibile effettuare la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra prima che l’installatore abbia fornito la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del DM 37/08, omologando cosi a tutti gli effetti l’impianto.

Ottenuto il certificato di conformità il Datore di Lavoro ha l’obbligo entro 30 giorni di comunicare la messa in esercizio dell’impianto attraverso uno stampato reso disponibile dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, e ai sensi dell’art.3 del DPR 462/01 risulta compito dell’INAIL il controllo a campione della prima verifica di conformità.

Si precisa che è obbligatorio solo l’invio della dichiarazione di conformità, mentre la documentazione tecnica allegata  va conservata presso il luogo di lavoro dove è situato l’impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non si riesca a reperire o  non sia stata prodotta, per impianti compresi nell’arco temporale tra il 13 Marzo 1990 e il 27 marzo 2008, può essere prodotta una DI.RI. (Dichiarazione di Rispondenza), rilasciata da un tecnico competente (secondo quanto specificato nel D.M. 37/08).

Successivamente all’invio della messa in esercizio dell’impianto all’INAIL e all’ASP il datore di lavoro riceverà due numeri identificativi dell’impianto.

 

PERIODICITÀ

 

Sono soggette alla Verifica dell’impianto di Messa a Terra con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali, indicate anche dal DPR 462/01, ovvero:

 

• Cantieri;
• Locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari ecc.);
•  Nei luoghi identificati con rischio in caso di incendio (discoteche, alberghi, cinema, ecc.);

•  In luoghi con pericolo di esplosione;

•  In generale in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011);

 

Sono invece soggette alla Verifica dell’Impianto di Messa a Terra QUINQUENNALE tutte le attività che non sono elencate nel DPR 462/01.

 

SANZIONI

 

Chi non ottempera a tale obbligo è sanzionabile da parte dell’organo di vigilanza UPG (Ufficio prevenzione generale) secondo il D.Lgs 758/94 ai sensi dell’art 331 del C.P.P. Inoltre secondo il D.Lgs 626/94 sono previste sanzioni penali e amministrative fino a €4000. Anche per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche si incorre nelle stesse sanzioni.

 

Download Modelli:

 

 

Di seguito viene riportato un estratto del D.Lgs 81/08 e testo coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009 inerente gli obblighi  del Datore di Lavoro.

 

Art. 80 – Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da: […] e) fulminazione diretta ed indiretta; […]

2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

 

Art. 84 – Protezione dai fulmini

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

 

Articolo 86 - Verifiche e controlli

 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.


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