Il Carrello Elevatore
Il carrello elevatore, a volte erroneamente chiamato muletto, è un veicolo con ruote alimentato da motori diesel, motori elettrici o motori a gas. Sono tra le attrezzature più utilizzate nei magazzini principalmente per la movimentazione o il sollevamento di bancali. Permettono di impilare, spostare e sollevare carichi anche in ambienti molto stretti e possono raggiungere delle altezze notevoli ed avere delle tecnologie differenti in base all’impiego che ne viene fatto, basta pensare ai carrelli retrattili, carrelli trilaterali e carrelli dotati di accessori come pinze o forche telescopiche. Questi carrelli, viste le caratteristiche d’impiego, espongono il conducente ai rischi specifici come il ribaltamento o lo schiacciamento.
Il testo unico(D.Lgs.81/2008) impone un corso di formazione obbligatoria per la conduzione dei carrelli elevatori con conducente a bordo.
Il corso di formazione si sviluppa in moduli: uno teorico e uno pratico,entrambi hanno una durata di quattro ore. Il modulo teorico è uguale per tutti i tipi di muletto; quello pratico invece presenta quattro varianti:
- Modulo pratico per carrelli industriali semoventi;
- Modulo pratico per carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Modulo pratico per carrelli semoventi telescopici rotativi;
- Modulo pratico per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli semoventi telescopici rotativi. In questo caso il corso dura 8 ore anziché 4 (perché raggruppa di fatto due varianti).
L’abilitazione, una volta acquisita, vale cinque anni. Alla scadenza è necessario procedere con un ulteriore corso di formazione, questo deve durare 4 ore, di cui almeno 3 dedicate alla prova pratica.
L’obbligo dell’abilitazione (o patentino) è stata annunciata dalla Conferenza Stato-Regione il 22febbraio 2012 ed è entrato “ufficialmente” in vigore il 12 marzo 2013. Alcuni slittamenti, inseriti nel Decreto Mille Proroghe, hanno annullato questa ufficialità, in breve sarebbe dovuto entrare in vigore il 22 marzo 2015 ma è slittato ancora una volta per effetto dell’ultimo Mille Proroghe, quello del 2014. Attualmente la data è quella del 31 dicembre 2015. Ad ogni modo, i riferimenti temporali per l’adeguamento sono rimasti gli stessi. Chi vanta una esperienza biennale doveva frequentare il corso di abilitazione entro il 12 marzo 2017. Per i mulettisti sena esperienza comprovata la scadenza era prevista per il 31.12.2015.
Per ottenere l’abilitazione alla guida dei carrelli elevatori oltre al corso di 12 ore o di 16 ore, bisogna avere 18 anni, sapere parlare e scrivere in lingua italiana ed essere fisicamente abile a svolgere le operazioni.
Il D.Lgs.14 settembre 2015 n.151 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e di opportunità, ha modificato in più punti il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/20058).
Le modifiche sono nate con l’obiettivo, non solo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti, ma anche di attuare piccole correzioni e di colmare alcune lacune del testo unico.
Una delle modifiche è la variazione di una definizione contenuta ne testo unico nel Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro…) Capo I (uso delle attrezzature).
Infatti, all’art.69 comma 1 lettera (e) del testo unico dopo le parole sono inserite le seguenti: . Questa variazione del testo unico obbliga la formazione anche del datore di lavoro e non solo dei lavoratori, in relazione all’uso di attrezzature soggette a specifica abilitazione, con riferimento a quanto richiesto dall’art.73 del testo unico (D.Lgs.81/2008) e quanto indicato nell’accordo del 22 febbraio 2012.
Quindi, se come operatore si intende espressamente anche il datore di lavoro, è chiaro, con le modifiche del D.Lgs.151/2015, che il datore di lavoro che utilizzi, ad esempio, un carrello elevatore semovente o una piattaforma di lavoro mobile elevabili (PLE) o macchina movimento terra, necessita la specifica abilitazione (corso).
Il mancato rispetto di questa norma comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro e gli operatori: il primo (datore di lavoro) rischia una multa da 2.500 a 6.400 euro o da tre a sei mesi di carcere; il secondo (il conducente) una multa dal 1.200 a 5.200 euro o l’arresto da due a 4 mesi. Inoltre, la mancata formazione comporta sanzione penale per il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza dell’azienda in caso di incidente sul lavoro.
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