Manutenzione delle attrezzature antincendio, compiti e responsabilità

Manutenzione delle attrezzature antincendio, compiti e responsabilità

La grande varietà di sistemi antincendio presenti nel mercato molte volte generano dubbi e punti di domanda, e di conseguenza errori sui controlli periodici obbligatori a norma di legge.

Quando si parla di sicurezza antincendio stiamo includendo la tutela e salvaguardia delle persone, dei beni mobili ed immobili, e dell’ambiente che ci circonda.

Il Datore di Lavoro ha il compito di mantenere in efficienza  i sistemi e i dispositivi antincendio, risulta quindi il responsabile dei luoghi in cui si svolge l’attività soggetta alla prevenzione incendi.

 

Tra i suoi compiti:

 

- Nomina dell’azienda che si occupa della manutenzione dei dispositivi, verificando che abbia i requisiti (Camera di commercio, attestati di qualifica tecnici manutentori…);

- A manutenzione ultimata ha il compito di verificare l’avvenuta manutenzione vigilando così sull’operato dell’azienda;

- Compilare il registro antincendio che dovrà essere sempre presente in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;

- Raccogliere tutta la documentazione dei sistemi e dispositivi antincendio, dai libretti uso e manutenzione ai certificati con le dichiarazioni di corretta istallazione.

 

Si riporta l’articolo 6 “Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività”  del Decreto Presidenziale del 01 Agosto 2011 n°151:

 

- Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assumere, un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

- I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

 

Nel registro antincendio vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori è suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai controlli sulle misure di protezione antincendio, più una quarta destinata alla manutenzione straordinaria, ai collaudi, ed alle revisioni periodiche degli impianti.

 

In particolare tutte le misure di protezione antincendio previste devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. (Allegato VI del D.M. 10/3/1998), ovvero:

 

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita;

- per l’estinzione degli incendi;

- per la rivelazione e l’allarme in caso d’incendio;

 

Il registro va sempre conservato all’interno dell’attività, in luogo facilmente accessibile e, a richiesta delle autorità competenti al controllo, deve essere esibito.


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