Edifici Residenziali: nuova integrazione al D.M. 16/5/1987 n. 246

Edifici Residenziali: nuova integrazione al D.M. 16/5/1987 n. 246

Edifici Residenziali: nuova integrazione al D.M. 16/5/1987 n. 246

Premessa

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “edifici civili” (e simili) sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto.

Il parametro per verificare la assoggettabilità cambia in “altezza antincendio”, rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (“altezza in gronda”).

Con il nuovo D.M. 25 Gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’Allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246” viene sostituito il punto 9 e inserito il punto 9bis introducendo la “Gestione delle emergenze” ed i L.P. (Livelli di Prestazione) legati all’altezza antincendio.

Infatti si hanno:

 

- L.P. 0: per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);

- L.P. 1: per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m fino a 54 m);

- L.P. 2: per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);

- L.P. 3: per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

 

In funzione ai nuovi L.P. il responsabile dell’attività dovrà predisporre misure gestionali specifiche.

 

Il responsabile dovrà :

 

- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)

- fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

 

Ad ogni L.P. successivo andranno aggiunte misure specifiche, del tipo:

 

- “Misure da attuare in caso d’incendio” per L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m),

- “Misure antincendio preventive” e “Pianificazione dell’emergenza” per L.P.1 (24 m ≤ h < 54 m)

- “Misure antincendio preventive” e “Pianificazione dell’emergenza” e L.P. 2 (54 m < h ≤ 80 m)

- “Misure antincendio preventive”, “Pianificazione dell’emergenza” e Centro di gestione dell'emergenza per L.P. 3 (oltre 80 m)

 

Risulta punto comune a tutti i L.P. “in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

 

Inoltre con il nuovo D.M. 25 Gennaio 2019 vengono introdotti i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione.

 

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

 

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

 

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);

 

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

 

 

Per raggiungere tali obiettivi, come utile riferimento progettuale viene la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno.

 

Tali disposizioni si applicanoagli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate”; “non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.”

 

Per ulteriori informazioni basta chiamare il numero 091 8946407 oppure via mail alla info@cdsantinfortunistica.it.

 


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